Art. 6

LEGGE 22 luglio 1966, n. 607

In vigore dal 7 ago 1966
Trascorsi i tre mesi senza che sia proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo precedente, le eccezioni e le riserve di cui all', relative all'integrazione o alla riduzione del prezzo di affrancazione e al diritto di affrancare, si intendono definitivamente abbandonate tra le parti. Il Pretore, con suo decreto ordina, a richiesta di parte, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale. Il decreto del Pretore è annotato a fianco della ordinanza di affrancazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 22 luglio 1966, n. 607 (Art. 6 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) — Testo vigente | Portale Normativo