Art. 6
LEGGE 22 luglio 1966, n. 607
In vigore dal 7 ago 1966
Trascorsi i tre mesi senza che sia proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo precedente, le eccezioni e le riserve di cui all', relative all'integrazione o alla riduzione del prezzo di affrancazione e al diritto di affrancare, si intendono definitivamente abbandonate tra le parti.
Il Pretore, con suo decreto ordina, a richiesta di parte, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale. Il decreto del Pretore è annotato a fianco della ordinanza di affrancazione.
Storico versioni
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