Art. 3
LEGGE 22 luglio 1966, n. 607
In vigore dal 7 ago 1966
Il Pretore, con proprio decreto, fissa la udienza di comparizione personale delle parti davanti a sè, ordinando che il ricorso e il decreto siano notificati anche a chi, a suo giudizio, sulla scorta delle notizie e della documentazione di cui all'articolo precedente, risulti interessato al ricorso stesso, compreso il creditore ipotecario.
L'udienza di comparizione deve aver luogo in ogni caso non oltre il 60° giorno dalla data di presentazione del ricorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-07-22;607#art-3