Art. 3

LEGGE 22 luglio 1966, n. 607

In vigore dal 7 ago 1966
Il Pretore, con proprio decreto, fissa la udienza di comparizione personale delle parti davanti a sè, ordinando che il ricorso e il decreto siano notificati anche a chi, a suo giudizio, sulla scorta delle notizie e della documentazione di cui all'articolo precedente, risulti interessato al ricorso stesso, compreso il creditore ipotecario. L'udienza di comparizione deve aver luogo in ogni caso non oltre il 60° giorno dalla data di presentazione del ricorso.
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LEGGE 22 luglio 1966, n. 607 (Art. 3 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) — Testo vigente | Portale Normativo