Art. 5

LEGGE 22 luglio 1966, n. 607

In vigore dal 7 ago 1966
Il capitale di affranco determinato dal Pretore non può superare in ogni caso il limite di cui all' della presente legge. L'affrancante è tenuto alla sua eventuale integrazione, se legalmente richiesta e dovuta ai sensi del comma quinto del presente articolo. L'ordinanza, prima della trascrizione, dev'essere notificata alle persone di cui agli articoli 2 e 3 a cura del ricorrente. Intervenuta la notifica, l'enfiteusi o la prestazione fondiaria si estingue nei confronti di chiunque. Entro tre mesi dalla avvenuta notifica della ordinanza di affranco, chi vi ha interesse può adire la Sezione speciale per i contratti agrari del Tribunale competente per territorio per la contestazione del diritto dell'affrancazione, per la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e per l'attribuzione, dell'intera somma o di parte di essa. La sentenza che decide definitivamente la controversia è annotata in margine alla trascrizione dell'ordinanza di affranco. Le spese del giudizio presso la predetta Sezione del Tribunale saranno a carico della parte soccombente.
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