Art. 8

LEGGE 22 luglio 1966, n. 607

In vigore dal 7 ago 1966
Nell'articolo 972 del Codice civile sono soppressi il secondo ed il terzo periodo dell'ultimo comma.
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LEGGE 22 luglio 1966, n. 607 (Art. 8 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) — Testo vigente | Portale Normativo