Art. 13
LEGGE 22 luglio 1966, n. 607
In vigore dal 17 feb 1974
Le disposizioni della presente legge si applicano anche:
a) ai rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio, previsti dagli della legge 25 febbraio 1963, n. 327;
b) ai rapporti a miglioria analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla precedente lettera a) e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale;
c) ai rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico.
COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GENNAIO 1974, N. 3
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Ai rapporti di cui alla lettera b) sono inoltre applicabili le disposizioni degli della legge 25 febbraio 1963, n. 327.
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