Art. 13

LEGGE 22 luglio 1966, n. 607

In vigore dal 17 feb 1974
Le disposizioni della presente legge si applicano anche: a) ai rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio, previsti dagli della legge 25 febbraio 1963, n. 327; b) ai rapporti a miglioria analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla precedente lettera a) e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale; c) ai rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GENNAIO 1974, N. 3 . Ai rapporti di cui alla lettera b) sono inoltre applicabili le disposizioni degli della legge 25 febbraio 1963, n. 327.
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LEGGE 22 luglio 1966, n. 607 (Art. 13 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) — Testo vigente | Portale Normativo