Art. 18
LEGGE 22 luglio 1966, n. 607
In vigore dal 30 gen 1971
Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente codice civile sono regolate dalle norme del codice e dalla presente legge.
Sono abrogati l'articolo 962 del codice civile e gli articoli 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
Sono comunque abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
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