Art. 16

LEGGE 22 luglio 1966, n. 607

In vigore dal 7 ago 1966
I giudizi di affrancazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere riassunti, entro sei mesi, innanzi al Pretore, nei modi di cui all'articolo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 22 luglio 1966, n. 607 (Art. 16 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) — Testo vigente | Portale Normativo