Art. 16 · LEGGE 22 luglio 1966, n. 607

Art. 16

LEGGE 22 luglio 1966, n. 607

In vigore dal 7 ago 1966
I giudizi di affrancazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere riassunti, entro sei mesi, innanzi al Pretore, nei modi di cui all'articolo 2.
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