Art. 14
LEGGE 22 luglio 1966, n. 607
In vigore dal 7 ago 1966
Ai fini dell'applicazione della presente legge sono privi di efficacia usi, consuetudini e clausole contrattuali o di capitolati generali colonici, che prevedano la rinunzia o la limitazione del diritto del colono sulle migliorie da lui effettuate sul fondo del concedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-07-22;607#art-14