Art. 14 · LEGGE 22 luglio 1966, n. 607

Art. 14

LEGGE 22 luglio 1966, n. 607

In vigore dal 7 ago 1966
Ai fini dell'applicazione della presente legge sono privi di efficacia usi, consuetudini e clausole contrattuali o di capitolati generali colonici, che prevedano la rinunzia o la limitazione del diritto del colono sulle migliorie da lui effettuate sul fondo del concedente.
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