Art. 13

LEGGE 26 maggio 1966, n. 389

In vigore dal 29 giu 1966
Alle spese di cui al capitolo n. 1267 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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