Art. 18

LEGGE 26 maggio 1966, n. 389

In vigore dal 29 giu 1966
Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per I servizi telefonici, per l'anno finanziario 1965, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
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