Art. 12

LEGGE 26 maggio 1966, n. 389

In vigore dal 29 giu 1966
Alle spese di cui al capitolo n. 1542 dello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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