Art. 6
LEGGE 26 maggio 1966, n. 389
In vigore dal 29 giu 1966
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, per provvedere alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 è elevata da lire 2.500 milioni a lire 3.500 milioni.
L'aumento di lire 1 miliardo è destinato alla concessione, al termini dell' della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, di contributi a privati danneggiati dal suddetto terremoto.
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