Art. 9

LEGGE 26 maggio 1966, n. 389

In vigore dal 29 giu 1966
Alle spese di cui ai capitoli numeri 1462 e 1874 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-05-26;389#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo