Art. 10
LEGGE 26 maggio 1966, n. 389
In vigore dal 29 giu 1966
Alle spese di cui ai capitoli numeri 5551 e 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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