Art. 17
LEGGE 26 maggio 1966, n. 389
In vigore dal 29 giu 1966
Negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, del bilancio, delle partecipazioni statali, della sanità e del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1965, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
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