Art. 19

LEGGE 26 maggio 1966, n. 389

In vigore dal 29 giu 1966
Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è aggiunto il capitolo n. 1309: "Indennità giornaliera per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità (legge 2 novembre 1964, n. 1159)" del Ministero della sanità. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 maggio 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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