Art. 8

LEGGE 26 maggio 1966, n. 389

In vigore dal 29 giu 1966
L'importo delle anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ai sensi dell'articolo 70 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, ridotto di lire 22 miliardi 44.494.393.
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