Art. 120
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre, nell'anno finanziario 1966, col Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di lire 156.250.000.000 eri alle somme per interessi e oneri relativi all'esercizio stesso al fine della provvista dei mezzi finanziari occorrenti per le spese previste per l'anno stesso dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 25 novembre 1962, n. 1679; 5 luglio 1964, n. 619 (); 10 febbraio 1965, numero 60; 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, numero 1132; 26 maggio 1965, n. 590 (); 19 settembre 1964, n. 789; 19 settembre 1964, n. 790; 19 settembre 1964, n. 792; 5 novembre 1964, n. 1176.
I mutui, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.
Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno inscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dal l'anno finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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