Art. 114

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Ai sensi dell', n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 19 miliardi e 500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-04-23;218#art-114

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo