Art. 106
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed In quello del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1966, connesse con l'attuazione della legge 27 luglio 1962, n. 1115, nonchè ad Iscrivere nel citato stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme da prelevarsi dalle disponibilità del e Fondo speciale" costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della medesima legge 27 luglio 1962, n. 1115.
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