Art. 103
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1966, ai termini dell' della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.
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