Art. 97

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo numero 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, il Ministro per l'industria e per il commercio è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall' della legge 30 giugno 1954, n. 358.
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