Art. 91
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire al militari In speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 (Elenco numero 3).
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