Art. 93
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
Alle spese di cui ai capitoli nn. 5.551 e 5603 dello stato di previsilone del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma, dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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