Art. 99

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Alle spese di cui al capitolo n. 1542, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, e del commercio, si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440.
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