Art. 99 · LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Art. 99

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Alle spese di cui al capitolo n. 1542, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, e del commercio, si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440.
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