Art. 109
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
È autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di lire 400.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 3.1 marzo 1961, n. 301, 18 febbraio 1963, n. 318 e 21 giugno 1964, n. 462.
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