Art. 110
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
La somma di cui all' della legge 6 agosto 1951, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa è fissata per l'anno finanziario 1966 in lire 30 milioni.
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