Art. 119
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1965-66 e 1966-67, restano stabilite per l'anno finanziario 1966, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
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