Art. 124

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.
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