Art. 126
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
I residui risultanti al 10 gennaio 1966 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966 soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-04-23;218#art-126