Art. 123
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative occorrenti per il pagamento delle retribuzioni spettanti al personale statale compreso quello assunto dall'ex Governo militare alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, comandato presso il Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
Il Ministro per il tesoro è, altresì autorizzato a trasferire, con propri decreti, dal fondo di cui al capitolo n. 3491 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, le somme da iscrivere ai capitoli nn. 1298, 1299, 1300, 1301, 1302 e 1331 del medesimo stato di previsione per altre spese inerenti al personale di cui al precedente comma.
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