Art. 125

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall' della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
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