Art. 114 · LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Art. 114

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Ai sensi dell', n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 19 miliardi e 500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
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