Art. 21
LEGGE 21 luglio 1965, n. 903
In vigore dal 1 gen 1982
Per ogni figlio di età non superiore ai 18 anni o, se di età superiore, purchè a carico del pensionato e inabile al lavoro ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, la pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi delle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente , sono aumentate come segue:
a) di lire 2.500 mensili se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni, 4 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, e 7 ed 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è di importo inferiore a lire 25.000 mensili;
b) di un decimo del loro ammontare se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli indicati nella precedente lettera a), è di importo pari o superiore a lire 25.000 mensili ovvero, qualunque ne sia l'importo se trattasi di pensione supplementare di cui all' della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Per i figli a carico del pensionato e che non prestino lavoro retribuito, il limite di età di 18 anni di cui al comma precedente, è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.
9a
L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purchè essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 21.000 mensili o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione.(2)(3)(8)(4)
L'ultimo comma, dell', sub , della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:
"La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, è aumentata della quota di lire 100 annue, di cui all'articolo 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827".
In caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi.
Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari.
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