Art. 24
LEGGE 21 luglio 1965, n. 903
In vigore dal 15 ago 1965
L'ultimo comma dell' del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo modificato dall' della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente "Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di età tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-07-21;903#art-24