Art. 20
LEGGE 21 luglio 1965, n. 903
In vigore dal 15 ago 1965
La maggiorazione della pensione di vecchiaia, nel casi di differimento della liquidazione a norma dell', sub , della legge 4 aprile 1952, n. 218, è stabilita nelle misure derivanti dall'applicazione dei coefficienti indicati nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.
Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964.
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