Art. 17

LEGGE 21 luglio 1965, n. 903

In vigore dal 15 ago 1965
Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per gli artigiani, è elevato a 86,4 volte. Il contributo dovuto dagli artigiani per l'adeguamento delle pensioni, a norma dell' della legge 4 luglio 1959, n. 463, è elevato a lire 1.200 mensili a decorrere dal 1 gennaio 1965.
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