Art. 17
LEGGE 21 luglio 1965, n. 903
In vigore dal 15 ago 1965
Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per gli artigiani, è elevato a 86,4 volte.
Il contributo dovuto dagli artigiani per l'adeguamento delle pensioni, a norma dell' della legge 4 luglio 1959, n. 463, è elevato a lire 1.200 mensili a decorrere dal 1 gennaio 1965.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-07-21;903#art-17