Art. 25
LEGGE 21 luglio 1965, n. 903
In vigore dal 15 ago 1965
Il coniuge superstite dell'assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1939 o del pensionato deceduto anteriormente al 1 luglio 1962, già escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a), b) e e), dell' del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ha diritto alla pensione secondo le norme dell' della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo modificato dal precedente a condizione che:
a) tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma successivo, non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che, a norma dell', lettere a) e b), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione;
b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La pensione spettante per effetto delle disposizioni che precedono decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
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