Art. 27

LEGGE 21 luglio 1965, n. 903

In vigore dal 15 ago 1965
Gli aumenti delle pensioni di cui alla presente legge non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni e agli assegni a favore dei ciechi civili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903#art-27

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo