Art. 23
LEGGE 21 luglio 1965, n. 903
In vigore dal 15 ago 1965
Il secondo comma dell' della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:
"L'indennità non può essere inferiore a lire 43.200 nè superiore a lire 129.600".
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