Art. 32
LEGGE 21 luglio 1965, n. 903
In vigore dal 15 ago 1965
La domanda di prosecuzione volontaria può essere presentata da coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell'artico lo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, qualunque sia la loro età, nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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