Art. 35

LEGGE 21 luglio 1965, n. 903

In vigore dal 15 ago 1965
Per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per Provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alle quali sono soggetti. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, può altresì stabilire, con proprio decreto, criteri per la classificazione dei lavoratori di cui al precedente comma, nonchè per l'accertamento e la verifica dei requisiti richiesti alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, per la tutela previdenziale ed assistenziale dei propri soci.
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