Art. 33
LEGGE 21 luglio 1965, n. 903
In vigore dal 15 ago 1965
Il primo comma dell' della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è sostituito dal seguente:
"I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione:
1) al compimento del 650 anno di età per gli uomini e del 600 anno di età per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati, in loro favore, almeno:
2.310 contributi giornalieri per gli uomini;
1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
2) a qualunque età, quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando:
a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno:
780 contributi giornalieri per gli uomini;
520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
b) risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno:
156 contributi giornalieri per gli uomini;
101 contributi giornalieri per le donne e i giovani".
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