Art. 5
LEGGE 21 luglio 1965, n. 903
In vigore dal 15 ago 1965
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le misure percentuali del contributo di cui al precedente , lettera d), dovranno essere ridotte in relazione all'ammontare degli eventuali avanzi risultanti dalla contabilità del Fondo sociale relativa all'esercizio precedente, tenuto conto delle esigenze di copertura del fabbisogno finanziario del Fondo sociale per
l'esercizio corrente e per quelli successivi nel quinquennio 1965-69.
Gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di
previdenza di cui alle lettere h) ed i) del precedente , fanno fronte agli oneri posti a loro (carico utilizzando gli eventuali avanzi di gestione e provvedendo, in difetto di tali disponibilità all'adeguamento delle misure dei contributi relativi alle rispettive forme di previdenza, da disporsi, ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli Enti, Fondi, Casse e Gestioni predetti.
Qualora gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni, di cui al precedente comma, presentino una situazione patrimoniale di disavanzo, su proposta dei rispettivi Consigli di amministrazione, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, può disporre la temporanea cessazione dall'obbligo del versamento del contributo di cui alle lettere h) ed i) sopra indicate.
La disposizione di cui alla lettera h) del precedente non si applica ai regimi di pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, alle Casse di previdenza, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province, Regioni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
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