Art. 9
LEGGE 21 luglio 1965, n. 903
In vigore dal 15 ago 1965
Le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi a norma del titolo II, capo I, della presente legge sono diminuite
dell'importo della pensione sociale, di cui al precedente .
Nel caso previsto dal primo comma del precedente , la
diminuzione è effettuata in proporzione all'ammontare delle singole pensioni.
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