Art. 7

LEGGE 21 luglio 1965, n. 903

In vigore dal 15 ago 1965
In relazione al disposto di cui alla lettera a) dell', sono abrogate dalla data del 1° gennaio 1965 le seguenti norme concernenti la partecipazione dello Stato al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti: 1) legge 4 aprile 1952, n. 218, , secondo comma, , sesto comma, ed , ultimo comma; legge 26 novembre 1955, n. 1125, ; 2) legge 4 aprile 1952, n. 218, , terzo comma; legge 20 febbraio 1958, numero 55, , secondo e terzo comma; legge 12 agosto 1962, n. 1338, ; 3) legge 26 ottobre 1957, n. 1047, legge 9 gennaio 1963, n. 9, ; 4) legge 12 agosto 1962, n. 1339, ; 5) legge 13 marzo 1958, n. 250, , lettera b), limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Gli oneri a carico dello Stato di cui all'articolo 59, lettere a) e c) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all', primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli oneri a carico dello Stato di cui agli della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono trasferiti, a decorrere dall'esercizio 1965, a carico delle assicurazioni obbligatorie interessate.
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