Art. 8
LEGGE 21 luglio 1965, n. 903
In vigore dal 15 ago 1965
Il titolare di più pensioni a carico delle assicurazioni obbligatorie di cui all' ha diritto ad una sola pensione sociale.
La pensione sociale non spetta:
a) ai titolari di pensioni supplementari disciplinate dall' della legge 12 agosto 1962, numero 1338;
b) ai titolari di più pensioni di cui almeno una a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione.
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